Accordo Italia Slovenia – Forze dell’Ordine

LEGGE 60/2011

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.  (GU n. 100 del 2-5-2011)

Qui sotto riportiamo uno stralcio degli articoli più interessanti di questa legge (Forze dell’Ordine del Friuli Venezia Giulia).

Sotto, invece, potrete scaricare l’intera legge in formato PDF.

 

TITOLO III

Particolari forme di cooperazione di polizia


Art. 6.

Osservazione e pedinamento transfrontaliero

  1. Gli Organi di sicurezza della Parte Contraente che, a seguito di indagini per i reati nel proprio Stato, svolgono attività di osservazione e pedinamento nei confronti della persona che è indiziata di reato, per il quale può essere richiesta l’estradizione, possono continuare l’attività di osservazione e pedinamento nel territorio dell’altra Parte Contraente, se a questa è stata preventivamente rivolta la richiesta ed ha concesso il nulla osta. Il nulla osta può essere collegato ad altre supplementari condizioni. Se così richiesto dagli Organi competenti della parte richiesta, l’osservazione e il pedinamento devono essere da questi condotti o immediatamente interrotti.
  2. La richiesta, in conformità al primo capoverso, deve essere inoltrata a: per la Repubblica Italiana: al Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Repubblica di Slovenia: al Ministero dell’interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale.
  3. Se a causa di particolare urgenza dell’altra Parte Contraente non è possibile preventivamente richiedere la concessione del nulla osta, il pedinamento e l’osservazione possono continuare anche oltre il confine a condizione che all’atto del passaggio del confine di Stato, durante l’osservazione ed il pedinamento, venga comunicato immediatamente all’Organo competente di quella Parte Contraente sul cui territorio continuerà tale attività. All’atto dell’attraversamento del confine occorre informare: per la Repubblica Italiana: Ministero interno, Dipartimento P.S., Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, Centro Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern; per la Repubblica di Slovenia: Ministero dell’interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. La richiesta, di cui al primo capoverso, nella quale bisogna indicare i motivi che hanno portato all’attraversamento del confine di Stato senza preventivo nulla osta, va trasmessa senza ritardo. L’osservazione ed il pedinamento vanno interrotti immediatamente quando la Parte Contraente del territorio sul quale si sta svolgendo l’attività lo richiede in base alla comunicazione o richiesta oppure se il nulla osta non e’ stato ottenuto nell’arco delle dodici ore dopo l’attraversamento del confine di Stato.
  4. Per l’esecuzione dell’attività di osservazione e pedinamento, la Parte Contraente può, col benestare dell’altra Parte, utilizzare anche mezzi aerei o marittimi.
  5. L’osservazione ed il pedinamento, ai sensi del primo e terzo capoverso del presente articolo, sono concessi esclusivamente alle seguenti condizioni: a) gli operatori di polizia hanno il dovere di rispettare le disposizioni del presente articolo e la legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio dove viene effettuato il servizio. Devono inoltre rispettare le direttive degli Organi locali competenti, b) tranne nel caso, di cui al terzo capoverso, gli operatori di polizia devono aver con se’, il documento dal quale si evince che l’autorizzazione è stata acquisita, c) gli operatori di polizia devono sempre essere in grado di dimostrare il proprio incarico ufficiale, d) gli operatori di polizia che effettuano l’osservazione e il pedinamento possono portare con sé l’arma in dotazione, tranne se non esplicitamente negato dalla Parte richiesta. L’uso dell’arma può avvenire solamente in caso di legittima difesa, e) è vietato fare ingresso nelle abitazioni e nei luoghi pubblici non accessibili. L’ingresso nelle aree pubbliche di lavoro accessibili, di esercizio e di affari è consentito durante l’orario di esercizio o di lavoro, f) gli operatori di polizia non sono autorizzati a fermare od arrestare la persona nei cui confronti viene svolta tale attività, g) gli operatori di polizia delle Parti Contraenti devono relazionare per ciascuna osservazione e pedinamento che viene effettuato nel territorio dell’altra Parte di cui al 2° comma. In casi particolari, se le circostanze lo richiedono, si può anche richiedere la presenza del personale operante che ha effettuato l’osservazione ed il pedinamento, h) gli Organi di quella Parte Contraente dalla quale provengono gli operatori di polizia che effettuano l’osservazione e il pedinamento, su richiesta assicurano assistenza nel prosieguo dell’indagine, i) i mezzi tecnici, necessari per l’effettuazione dell’osservazione e del pedinamento, possono essere usati nella necessaria misura se ciò è conforme alla legislazione nazionale della Parte Contraente sul cui territorio si effettua tale attività. I mezzi tecnici che vengono usati per l’osservazione ed il pedinamento devono essere elencati nella richiesta di cui al primo capoverso, j) i veicoli utilizzati sono esenti dai divieti e dalle limitazioni e sono parificati ai veicoli degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale vengono adoperati. I segnali luminosi e sonori possono essere usati se necessari per l’effettuazione dell’osservazione e del pedinamento.
  6. L’osservazione ed il pedinamento transfrontaliero si effettuano senza limiti di spazio

Art. 7.

Osservazione e pedinamento transfrontaliero per altri fini


L’osservazione ed il pedinamento transfrontaliero possono essere effettuati, se ciò previsto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, anche per la prevenzione: a) dei reati commessi da persone, per le quali si può richiedere l’estradizione, b) della costituzione delle associazioni criminali o della criminalità organizzata.
In questo caso si applica la procedura prevista dall’articolo 6.

 Art. 8.

Inseguimento transfrontaliero

  1. Gli Organi di sicurezza della Parte Contraente che nel proprio Stato svolgono l’attività di inseguimento di persona che: a) viene sorpresa in flagranza di reato o prende parte al reato per il quale all’altra Parte Contraente può essere richiesta l’estradizione o che per questo viene perseguita; b) si è data alla fuga dalla custodia cautelare o dalla Casa Circondariale ovvero da altri provvedimenti restrittivi della libertà personale, adottati per reati per i quali è concessa l’estradizione, possono continuare, senza la preventiva autorizzazione dell’altra Parte Contraente, l’inseguimento nel territorio di questa, se non è stato possibile informare preventivamente gli Organi dell’altra Parte Contraente a causa della straordinaria urgenza del fatto oppure quando non è stato possibile cedere l’inseguimento.
  2. Gli operatori di polizia che effettuano l’inseguimento devono immediatamente prendere contatto con il competente Organo dell’altra Parte Contraente, di norma già prima dell’attraversamento del confine di Stato. L’inseguimento deve essere immediatamente interrotto, se così richiesto dalla Parte Contraente del territorio sul quale l’inseguimento si dovrebbe svolgere o si sta svolgendo. A richiesta degli operatori di polizia che effettuano l’inseguimento, gli Organi locali competenti, in base alla legislazione nazionale, trattengono la persona inseguita per accertare la sua identità o per privarla della libertà personale.
  3. Se non viene avanzata la richiesta di interruzione dell’inseguimento e se non è possibile per tempo coinvolgere gli Organi locali competenti, gli operatori di polizia che effettuano l’inseguimento, trattengono la persona in conformità alle norme previste dalla legislazione nazionale dell’altra Parte Contraente fino a quando gli operatori di polizia dell’altra Parte Contraente, che vengono immediatamente informati, non accertano la sua identità o provvedono al suo arresto.
  4. L’inseguimento viene svolto senza limitazioni di spazio o di tempo. Il confine di Stato, in questo caso, può essere attraversato anche fuori dai valichi di frontiera e non solo durante l’orario di esercizio.
  5. L’inseguimento può essere effettuato solo alle seguenti condizioni:

a) gli operatori di polizia hanno il dovere di rispettare le norme del presente Accordo e della legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio sul quale viene effettuata tale attività. Devono comportarsi in conformità alle direttive degli Organi locali competenti di questa Parte Contraente;

b) l’inseguimento è consentito attraverso i confini terrestri, aerei e marittimi;

c) è vietato fare ingresso nelle abitazioni e nei luoghi pubblici non accessibili. L’ingresso nelle accessibili aree pubbliche di lavoro, esercizi e di affari è consentito durante l’orario di esercizio o di lavoro;

d) gli operatori di polizia devono essere chiaramente riconoscibili dall’uniforme o da segni distintivi ufficiali od ulteriori apparecchiature sui veicoli. Non è consentito indossare abiti civili e contemporaneamente usare veicolo civile di servizio senza i suddetti contrassegni ufficiali. Essi devono essere sempre in grado di dimostrare il proprio incarico;

e) gli operatori di polizia durante tale attività, possono portare seco l’arma in dotazione. L’arma può essere usata solo nei casi di legittima difesa;

f) nei confronti della persona che viene trattenuta, in conformità al terzo capoverso, prima dell’accompagnamento all’Organo locale competente dell’altra Parte Contraente, può essere effettuato solo il controllo di sicurezza. Durante l’accompagnamento possono essere usate le manette. Le cose in possesso della persona possono essere temporaneamente trattenute fino all’arrivo degli Organi competenti dell’altra Parte Contraente;

g) gli operatori di polizia devono dopo ogni inseguimento, immediatamente, presentarsi presso l’Organo locale competente dell’altra Parte Contraente, relazionando. Se richiesto hanno l’obbligo di assicurare la propria presenza fino a quando non vengono chiarite tutte le circostanze dell’inseguimento. Ciò vale anche quando la persona inseguita non è stata fermata;

h) gli Organi di quella Parte Contraente dalla quale provengono gli operatori di polizia che effettuano l’inseguimento, su richiesta, assicurano l’assistenza nel prosieguo dell’indagine;

i) gli autoveicoli utilizzati sono esenti dai divieti e dalle limitazioni e sono parificati agli autoveicoli degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale vengono adoperati. Si può fare uso dei segnali luminosi e sonori se necessari per l’effettuazione dell’inseguimento;

j) i mezzi tecnici necessari per effettuare l’inseguimento, possono essere usati nella necessaria misura se ciò è conforme alla legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio sul quale si effettua tale attività. Dell’utilizzo dei mezzi tecnici occorre informare gli Organi competenti dell’altra Parte Contraente. La persona fermata dagli operatori di polizia degli Organi competenti, in base al terzo capoverso, può essere trattenuta per l’interrogatorio. In questo caso si applicano le norme della legislazione nazionale.

In caso di inseguimento transfrontaliero vengono informati: per la Repubblica Italiana: Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern e Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Repubblica di Slovenia: Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern o la Direzione di Polizia di Koper o la Direzione di Polizia di Nova Gorica o la Direzione di Polizia di Kranj, secondo la competenza territoriale.

Art. 9.

Inseguimento transfrontaliero per altri fini

L’inseguimento è consentito anche quando la persona si sottrae al controllo di polizia entro 30 km dal confine di Stato e non ha rispettato i previsti segnali di alt con la conseguenza che potrebbe minacciare la sicurezza pubblica. Per l’inseguimento, secondo questo articolo, si applica l’articolo 8.

L’inseguimento si interrompe se richiesto dall’Organo competente della Parte Contraente sul cui territorio si effettua l’inseguimento oppure se il suo proseguimento potrebbe portare ad una concreta minaccia della vita e della salute della persona inseguita ovvero di terze persone.

 

 

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